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Art. 22
PREMI DI ANZIANITÀ
In vigore dal 28 ott 1960
Agli operai all'atto del compimento del 10° e del 20° anno di anzianità di servizio presso la stessa azienda, calcolato a partire dal 1 gennaio 19415, verrà corrisposto, una volta tanto, un premio di anzianità nelle seguenti misure:
al compimento del 10° anno: 125 ore di retribuzione globale;
al compimento del 20° anno: 250 ore di retribuzione globale.
L'importo di detti premi è computato secondo la retribuzione in vigore all'atto della maturazione del diritto al premio.
Per gli operai in servizio alla data di entrata in vigore del presente contratto che al 31 dicembre 1914 avessero già compiuto 10 o 20 anni di anzianità di servizio presso la stessa azienda, sarà concesso un premio straordinario nella misura rispettivamente di 63 o di 125 ore di retribuzione globale in atto alla data di entrata in vigore dal presente istituto e l'importo relativo sarà corrisposto in due rate, la prima entro 6 mesi, la seconda entro 9 mesi dalla data di entrata in vigore del presente contratto.
Tale corresponsione non pregiudica i diritti derivanti dalla anzianità successiva come sopra regolata nel senso che con il 1 gennaio 1945 si inizia la maturazione dei due nuovi decenni inoltre per gli operai che al 1 gennaio 1945 avendo superato il 10° anno di anzianità non avessero raggiunto il 20°, l'anzianità di servizio oltre il 10° anno sarà computata per il 50 per cento e si aggiungerà a quella successiva a detta data agli effetti della maturazione del diritto al premio per i due nuovi decenni, così pure le anzianità superiori ai 20 anni.
Comunque il cumulo dei premi di anzianità previsti dal presente articolo non potrà superare per ogni operaio le 375 ore.
Per gli operai che al 1 gennaio 1945 non avessero compiuto 10 anni di anzianità di servizio, tale anzianità sarà computata per il 50 per cento e si aggiungerà a quella successiva a detta data agli effetti della maturazione del diritto al premio.
Il premio di anzianità non si cumula con altre concessioni date a titolo di anzianità che fossero già erogate dalle aziende e le competenti Organizzazioni locali dei lavoratori entro 60 giorni dalla data della firma del presente contratto hanno facoltà di optare per le concessioni in atto.
Chiarimento a verbale.
Lo parti danno atto che l'anzianità valida agli effetti del diritto al premio di anzianità non deve essere stata interrotta da risoluzione del rapporto di lavoro, salvo naturalmente il caso che tale risoluzione sia stata revocata, dall'azienda con riconoscimento di anzianità pregressa.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1088#art-ccn-22