C.C.N.L. addetti industria alimenti zootecnici Parte I›Parte I
Art. 21
DONNE ADIBITE A LAVORI MASCHILI
In vigore dal 28 ott 1960
Qualora le donne vengano destinate a compiere lavori che tradizionalmente sono compiuti da maestranze maschili a parità di condizioni, di lavoro e di rendimento qualitativo e quantitativo, sarà corrisposta la paga contrattuale prevista per l'uomo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1088#art-ccn-21