C.C.N.L. addetti industria alimenti zootecnici Parte I›Parte I
Art. 29
PRESTITI
In vigore dal 28 ott 1960
Quando l'operaio si trovi in condizioni di accertato e giustificato bisogno, potrà rivolgersi alla Direzione dell'azienda, per la concessione di un prestito finanziario ragionevole che, se concesso, dovrà, essere restituito con le modalità concordate dalle parti interessate con ritenute settimanali normalmente corrispondenti al 10 per cento del prestito stesso.
Non è ammessa la richiesta di prestiti o di anticipi di qualsiasi natura se prima non è stato estinto il prestito precedente.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1088#art-ccn-29