C.C.N.L. addetti industria alimenti zootecnici Parte I›Parte I
Art. 36
PREAVVISO DI LICENZIAMENTO E DI DIMISSIONI
In vigore dal 28 ott 1960
Il licenziamento dell'operaio non in prova e non ai sensi dell' o le sue dimissioni, potranno avere luogo in qualunque giorno della settimana con un preavviso di:
giorni 6 (48 ore) per gli operai con anzianità ininterrotta fino a 4 anni compiuti:
giorni 12 (96 ore) per gli operai con anzianità ininterrotta oltre i 4 anni compiuti.
La parte che risolve il rapporto di lavoro senza la osservanza dei predetti termini, deve corrispondere all'altra una indennità pari all'importo della paga normale di fatto per il periodo di mancato preavviso.
Il datore di lavoro ha diritto di ritenere su quanto sia da lui dovuto all'operaio un importo corrispondente alla paga normale di fatto per il periodo di preavviso da questi non dato o non compiuto.
A tutti gli effetti del presente contratto il lavoro prestato nel periodo di preavviso si computa nell'anzianità.
L'azienda potrà esonerare l'operaio dalla prestazione del lavoro, corrispondendogli la paga normale di fatto per le ore lavorative mancanti al compimento del preavviso.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1088#art-ccn-36