C.C.N.L. addetti industria alimenti zootecnici Parte I›Parte I
Art. 41
DISCIPLINA AZIENDALE
In vigore dal 28 ott 1960
L'operaio, in tutte le manifestazioni del rapporto di lavoro, dipende dai superiori come previsto dall'organizzazione aziendale.
Egli deve conservare rapporti di educazione verso i compagni di lavoro e di subordinazione verso i superiori gli ordini dei quali è tenuto ad osservare.
In armonia con la dignità personale dell'operaio i superiori impronteranno i rapporti col dipendente ai sensi di collaborazione e di urbanità.
L'azienda avrà cura di mettere gli operai in condizione di evitare possibili equivoci circa le persone alle quali, oltre che al superiore diretto, ciascun operaio è tenuto ad ubbidire ed a rivolgersi in caso di necessità.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1088#art-ccn-41