C.C.N.L. addetti industria alimenti zootecnici Parte I›Parte I
Art. 37
INDENNITÀ DI LICENZIAMENTO
In vigore dal 28 ott 1960
La risoluzione del rapporto di lavoro per licenziamento, esclusi i casi previsti dall', dà diritto all'operaio di percepire una indennità nella seguente misura:
a) giorni 6 (48 ore) per ogni anno di anzianità fino al 5° anno compiuto;
b) giorni 10 (80 ore) dal 60 al 10° anno compiuto;
c) giorni 12 (96 ore) dall'11° al 18° anno compiuto;
d) giorni 15 (120 ore) oltre il 18 anno compiuto.
L'indennità di cui sopra si applica per l'anzianità maturata posteriormente alla data di entrata in vigore del presente contratto:
l'anzianità già maturata alla entrata in vigore del presente contratto verrà peraltro calcolata agli effetti della applicazione delle maggiori indennità di cui ai punti a), b), c), d) del presente articolo.
Per l'anzianità maturata anteriormente alla data di entrata in vigore del presente contratto, si aggiungerà al numero di giorni previsto dalla regolamentazione contrattuale precedente mezza giornata per ogni anno di anzianità per i primi due scaglioni ed una giornata per il terzo scaglione.
L'indennità di contingenza sarà compresa nel computo della indennità per l'anzianità maturata posteriormente al 1 gennaio 1945.
L'indennità di licenziamento è frazionabile a mese solo dopo compiuti tre mesi di anzianità. A questo fine si terrà conto di successive lavorazioni purchè l'intervallo non sia superiore ai 10 giorni di calendario.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1088#art-ccn-37