C.C.N.L. addetti industria alimenti zootecnici Parte IParte I

Art. 39

CASO DI MORTE

In vigore dal 28 ott 1960
In caso di morte dell'operaio il datore di lavoro dovrà corrispondere agli aventi diritto, a norma delle disposizioni del Codice civile (art. 2122) guanto sarebbe spettato all'operaio in caso di licenziamento, compreso il preavviso.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1088#art-ccn-39

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