C.C.N.L. addetti industria alimenti zootecnici Parte III›Parte III
Art. 33
103 / 133INDENNITÀ DI ANZIANITÀ IN CASO DI DIMISSIONI
In vigore dal 28 ott 1960
All'impiego dimissionario verranno corrisposte le sottoindicate percentuali dell'indennità di anzianità di cui all'articolo precedente:
50% per anzianità di servizio da 1 a 5 anni computi;
100% per anzianità di servizio superiore a 5 anni compiuti.
L'intera indennità di anzianità è dovuta anche in caso di dimissioni dopo il compimento del 60° anno di età, per gli uomini, o il 55° anno di età per le donne o per malattia od infortunio ai sensi dell' nonché alle impiegate dimissionari e per matrimonio, gravidanza o puerperio
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1088#art-ccn-33-2