Art. 6 · RESTITUZIONE DOCUMENTI DI LAVORO
C.C.N.L. addetti industria alimenti zootecnici Parte IVParte IV

Art. 6

125 / 133

RESTITUZIONE DOCUMENTI DI LAVORO

In vigore dal 28 ott 1960
Il datore di lavoro, entro 24 ore dalla liquidazione delle competenze maturate all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro, metterà a disposizione del lavoratore il quale ne rilascerà ricevuta, il libretto di lavoro, il (certificato di cui al precedente , le tessere di assicurazione sociale e ogni altro documento di pertinenza dell'interessato.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1088#art-ccn-6-5