CCNL 30 ottobre 1957 categorie speciali industrie dei settori della ceramica

Art. 8

FESTIVITÀ

In vigore dal 23 ott 1960
Agli effetti del presente contratto sono considerati giorni festivi: a) le domeniche ed i giorni di riposo settimanale compensativo; b) la festività nazionale del 2 giugno, le ricorrenze nazionali del 25 aprile, 1 maggio e 4 novembre; c) le festività di cui appresso: 1) Capodanno - 1 gennaio; 2) Epifania - 6 gennaio; 3) S. Giuseppe - 19 marzo; 4) Ascensione - mobile; 5) Corpus Domini - mobile; 6) SS. Pietro e Paolo - 29 giugno; 7) Assunzione di Maria Vergine - 15 agosto; 8) Ognissanti - 1 novembre; 9) Immacolata Concezione - 8 dicembre; 10) S. Natale - 25 dicembre; 11) S. Patrono della località dove ha sede lo stabilimento o l'azienda: 12) S. Stefano - 26 dicembre: 13) Lunedi di Pasqua. Per le festività di cui sopra, non verrà corrisposto alcun particolare compenso, decorrendo pertanto la sola qualora taluna delle festività di cui alle lettere A e c) cada di domenica od in altro giorno destinato a ripeso settimanale compensativo, è dovuta all'intermedio una giornata di retribuzione (1/26) in aggiunta alla retribuzione mensile, in caso di prestazioni di lavoro nelle festività di cui ai comma b) (e e), in aggiunta alla normale retribuzione, verrà, corrisposta all'intermedio la retribuzione per le ore di lavoro prestato, maggiorata della percentuale stabilita per il lavoro festivo di cui all'. Qualora la ricorrenza del Santo Patrono venisse a, coincidere con una delle ricorrenze di cui alle lettere b) e c), la sostituzione sarà concordata nell'ambito aziendale o territoriale.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1060#art-coc-8

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FESTIVITÀ (Art. 8 Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle imprese dei settori della ceramica.) — Testo vigente | Portale Normativo