CCNL 30 ottobre 1957 categorie speciali industrie dei settori della ceramica

Art. 3

CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DELLE CATEGORIE

In vigore dal 23 ott 1960
I lavoratori di cui trattasi sono distinti in due categorie. Appartengono alla prima categoria i lavoratori per i quali lo svolgimento delle mansioni avanti specificate comportino il necessario esercizio di un certo potere di iniziativa in rapporto alla condotta ed ai risultati della lavorazione, nonché coloro i quali esplicano mansioni di particolare rilievo e complessità rispetto a quelle che sono comuni alla generalità dei lavoratori appartenenti alle categorie sopra indicate e ne costituiscono le fondamentali caratteristiche per la loro attribuzione alle categorie stesse. Appartengono alla seconda categoria gli altri lavoratori aventi diritto alla qualifica speciale.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1060#art-coc-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DELLE CATEGORIE (Art. 3 Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle imprese dei settori della ceramica.) — Testo vigente | Portale Normativo