CCNL 31 luglio 1957 impiegati dipendenti dalle industrie dei settori della ceramica

Art. 50

DECORRENZA E DURATA DEL CONTRATTO

In vigore dal 23 ott 1960
Il presente contratto normativo di lavoro avrà decorrenza dal 1 luglio 1957 e avrà la durata di due anni da tale data; esso si intenderà tacitamente prorogato alla scadenza, di anno in anno, se non verrà disdettato da una delle parti almeno tre mesi prima della scadenza stessa con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1060#art-cli-50

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DECORRENZA E DURATA DEL CONTRATTO (Art. 50 Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle imprese dei settori della ceramica.) — Testo vigente | Portale Normativo