CCNL 31 luglio 1957 impiegati dipendenti dalle industrie dei settori della ceramica

Art. 48

DISPOSIZIONI GENERALI

In vigore dal 23 ott 1960
Per quanto non disposto dal presente contratto, valgono le disposizioni di legge e gli accordi interconfederali vigenti in materia, di contratto di impiego nelle aziende industriali.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1060#art-cli-48

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DISPOSIZIONI GENERALI (Art. 48 Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle imprese dei settori della ceramica.) — Testo vigente | Portale Normativo