CCNL 31 luglio 1957 impiegati dipendenti dalle industrie dei settori della ceramica

Art. 47

CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE

In vigore dal 23 ott 1960
Fermo il principio della inscindibilità di cui all' le parti, col presente contratto, dichiarano che non hanno inteso sostituire o modificare le condizioni più favorevoli all'impiegato attualmente in servizio, che dovranno pertanto essere mantenute ad personam.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1060#art-cli-47

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CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE (Art. 47 Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle imprese dei settori della ceramica.) — Testo vigente | Portale Normativo