CCNL 31 gennaio 1957 operai addetti alle industrie dei settori della ceramica
Art. 46
INDENNITÀ DI ANZIANITÀ IN CASO DI DIMISSIONI
In vigore dal 23 ott 1960
In caso di dimissioni l'azienda è tenuta a corrispondere il seguente trattamento percentuale dell'indennità di anzianità di cui all':
A) Per gli operai dipendenti dalle aziende regolamentante dal presente Contratto (escluse le ceramiche d'arte) che abbiano compiuto 2 anni di anzianità ininterrotta presso la stessa azienda:
il 50% per gli aventi un'anzianità di servizio presso la stessa azienda da 2 a 5 anni compiuti;
il 75% per gli aventi un'anzianità di servizio presso la stessa azienda da oltre 5 fino a 9 anni compiuti;
il 100% per gli aventi un'anzianità di servizio presso la stessa azienda oltre i 9 anni compiuti.
B) Per gli operai dipendenti dalle aziende delle ceramiche d'arte, che abbiano compiuto 2 anni e mezzo di anzianità ininterrotta presso la stessa azienda:
il 50% per gli aventi un'anzianità di servizio presso la stessa azienda dai 2 anni e mezzo ai 6 anni compiuti;
il 75% per gli aventi un'anzianità di servizio presso la stessa azienda da oltre 6 fino a 10 anni compiuti;
il 100% per gli aventi un'anzianità di servizio presso la stessa azienda oltre i 10 anni compiuti.
Per gli operai che hanno effettuato l'apprendistato nell'azienda il periodo di anzianità non operante previsto alle lettere A) e B), decorrerà dal compilamento del periodo minimo di apprendistato fissato, per i diversi settori di produzione dall' (Apprendistato).
Il 100% dell'indennità di anzianità è dovuto inoltre all'operaio che si dimetta dopo il compimento del 60° anno di età, se uomo, ovvero il 55° anno di età, se donna, semprechè abbia maturato presso l'azienda una anzianità ininterrotta di almeno:
2 anni per quanto concerne la lettera A);
2 anni e mezzo per quanto concerne la lettera B);
nonché alle operai dimissionarie per causa di matrimonio, gravidanza, puerperio ed ai dimissionari per causa di infortunio sul lavoro o di malattia professionale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1060#art-cgo-46