CCNL 31 gennaio 1957 operai addetti alle industrie dei settori della ceramica

Art. 41

PREMIO DI ANZIANITÀ

In vigore dal 23 ott 1960
Agli operai, all'atto del compimento del 15° anno, del 23° anno e del 30° anno di anzianità continuativa presso la stessa azienda, calcolato a partire dal 1 gennaio 1949, verrà corrisposto una volta tanto un premio di anzianità nelle seguenti rispettive misure: al compimento del 15° anno: 125 ore di retribuzione di fatto (comprensiva della contingenza non conglobata); al compimento del 23° anno: 195 ore di retribuzione di fatto (comprensiva della contingenza non conglobata); al compimento del 30° anno: 230 ore di retribuzione di fatto (comprensiva della contingenza non conglobata). L'importo di detti premi è computato secondo la retribuzione percepita dall'operaio al momento del godimento del premio. Nell'ipotesi che un operaio abbia raggiunto nella azienda l'anno in cui matura il diritto al premio di anno si verifichi la risoluzione del rapporto di lavora per collocamento in pensione di invalidità o di vecchiaia o per licenziamento a causa di malattia o di infortunio, semprechè la risoluzione stessa avvenga dopo che il lavoratore abbia prestato servizio per un periodo di almeno sei mesi dell'anno di cui sopra, egli percepirà ugualmente il premio previsto per lo scaglione di competenza. Per gli operai in servizio alla data di entrata in vigore del presente contratto l'anzianità dagli stessi ma turata al 31 dicembre 1948 sarà riconosciuta, ai fini del computo dell'anzianità stessa per la liquidazione del premio, nella misura del 50%. Nel caso che nel passato sia stato già corrisposto un premio o indennità allo stesso fine, l'importo di tale eventuale premio o indennità già corrisposto sarà ragguagliato ad ore in relazione alla retribuzione vigente al momento della concessione del premio o indennità il numero delle ore così ricavato sarà detratto dalle ore di retribuzione che in base al presente articolo dovranno essere corrisposte all'operaio.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1060#art-cgo-41

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PREMIO DI ANZIANITÀ (Art. 41 Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle imprese dei settori della ceramica.) — Testo vigente | Portale Normativo