CCNL 31 gennaio 1957 operai addetti alle industrie dei settori della ceramica

Art. 39

ASPETTATIVA PER CARICHE SINDACALI E PUBBLICHE

In vigore dal 23 ott 1960
Per gli operai chiamati a ricoprire cariche direttive sindacali di segretari o dirigenti nazionali, nonché di segretari o vice segretari regionali e provinciali o di segretari comunali nelle Organizzazioni dei lavoratori oppure chiamati a ricoprire la carica di Sindaco nelle amministrazioni comunali, che ne facciano espressa richiesta alla Direzione dell'azienda, il rapporto di lavoro verrà sospeso fino ad un massimo di due anni, con la sola conservazione del posto. Tale periodo di aspettativa sarà computato ai soli effetti dell'indennità di licenziamento.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1060#art-cgo-39

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ASPETTATIVA PER CARICHE SINDACALI E PUBBLICHE (Art. 39 Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle imprese dei settori della ceramica.) — Testo vigente | Portale Normativo