CCNL 31 gennaio 1957 operai addetti alle industrie dei settori della ceramica
Art. 37
INDENNITÀ DI ZONA MALARICA
In vigore dal 23 ott 1960
Agli operai assunti per località non malarica che, per ragioni di lavoro, vengano inviati in trasferta o trasferiti in zona riconosciuta malarica, compete una speciale indennità da fissarsi fra le rispettive organizzazioni sindacali locali.
Le località da considerarsi malariche sono quelle riconosciute dalle competenti Autorità sanitarie a norma delle vigenti disposizioni di legge.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1060#art-cgo-37