Art. 37 · INDENNITÀ DI ZONA MALARICA
CCNL 31 gennaio 1957 operai addetti alle industrie dei settori della ceramica

Art. 37

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INDENNITÀ DI ZONA MALARICA

In vigore dal 23 ott 1960
Agli operai assunti per località non malarica che, per ragioni di lavoro, vengano inviati in trasferta o trasferiti in zona riconosciuta malarica, compete una speciale indennità da fissarsi fra le rispettive organizzazioni sindacali locali. Le località da considerarsi malariche sono quelle riconosciute dalle competenti Autorità sanitarie a norma delle vigenti disposizioni di legge.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1060#art-cgo-37