CCNL 31 gennaio 1957 operai addetti alle industrie dei settori della ceramica

Art. 44

PREAVVISO DI LICENZIAMENTO E DI DIMISSIONI

In vigore dal 23 ott 1960
Il licenziamento dell'operaio non in prova attuato non ai sensi dell' (Licenziamento per mancanze), o le sue dimissioni, potranno aver luogo in qualunque giorno della settimana con un preavviso di: sei giorni per anzianità di servizio fino a 5 anni compiuti; otto giorni per anzianità di servizio oltre il 5° e fino al 10° anno compiuto; dieci giorni per anzianità di servizio oltre i 10 anni. La parte che risolve il rapporto di lavoro, senza l'osservazione dei predetti termini di preavviso, deve corrispondere all'altra una indennità pari all'importo della retribuzione per il periodo di mancato preavviso. L'azienda può esonerare l'operaio dalla prestazione di lavoro, corrispondendogli la paga per le ore lavorative mancanti al compimento del periodo di preavviso. Il periodo di preavviso non può coincidere con il periodo di ferie.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1060#art-cgo-44

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PREAVVISO DI LICENZIAMENTO E DI DIMISSIONI (Art. 44 Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle imprese dei settori della ceramica.) — Testo vigente | Portale Normativo