CCNL 31 gennaio 1957 operai addetti alle industrie dei settori della ceramica

Art. 49

CERTIFICATO DI LAVORO

In vigore dal 23 ott 1960
Per il certificato di lavoro si fai riferimento all'articolo 2121 del C.C. che così si enuncia: "Se non è obbligatorio il libretto di lavoro, all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, qualunque ne sia la causa, l'imprenditore deve rilasciare un certificato con l'indicazione del tempo durante il quale il prestatore di lavoro è stato occupato alle sue dipendenze e delle mansioni esercitate".
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1060#art-cgo-49

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CERTIFICATO DI LAVORO (Art. 49 Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle imprese dei settori della ceramica.) — Testo vigente | Portale Normativo