CCNL 31 gennaio 1957 operai addetti alle industrie dei settori della ceramica

Art. 48

RESTITUZIONE DOCUMENTI DI LAVORO

In vigore dal 23 ott 1960
Entro la settimana successivo, alla effettiva cessazione del rapporto di lavoro, l'azienda dovrà consegnare all'operaio i documenti dovutigli, regolarmente aggiornati e di cui l'operaio rilascerà ricevuta liberatoria. Nel caso che l'azienda non fosse in grado di consegnare i documenti, dovrà rilasciare all'operaio una dichiarazione scritta che - serva da giustificazione allo stesso per chiedere i documenti necessari a contrarre un eventuale nuovo rapporto di lavoro, dichiarazione che dovrà però essere restituita al momento della consegna dei documenti sopradetti.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1060#art-cgo-48

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RESTITUZIONE DOCUMENTI DI LAVORO (Art. 48 Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle imprese dei settori della ceramica.) — Testo vigente | Portale Normativo