Art. 48 · RESTITUZIONE DOCUMENTI DI LAVORO
CCNL 31 gennaio 1957 operai addetti alle industrie dei settori della ceramica

Art. 48

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RESTITUZIONE DOCUMENTI DI LAVORO

In vigore dal 23 ott 1960
Entro la settimana successivo, alla effettiva cessazione del rapporto di lavoro, l'azienda dovrà consegnare all'operaio i documenti dovutigli, regolarmente aggiornati e di cui l'operaio rilascerà ricevuta liberatoria. Nel caso che l'azienda non fosse in grado di consegnare i documenti, dovrà rilasciare all'operaio una dichiarazione scritta che - serva da giustificazione allo stesso per chiedere i documenti necessari a contrarre un eventuale nuovo rapporto di lavoro, dichiarazione che dovrà però essere restituita al momento della consegna dei documenti sopradetti.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1060#art-cgo-48