CCNL 31 gennaio 1957 operai addetti alle industrie dei settori della ceramica
Art. 46
46 / 127INDENNITÀ DI ANZIANITÀ IN CASO DI DIMISSIONI
In vigore dal 23 ott 1960
In caso di dimissioni l'azienda è tenuta a corrispondere il seguente trattamento percentuale dell'indennità di anzianità di cui all':
A) Per gli operai dipendenti dalle aziende regolamentante dal presente Contratto (escluse le ceramiche d'arte) che abbiano compiuto 2 anni di anzianità ininterrotta presso la stessa azienda:
il 50% per gli aventi un'anzianità di servizio presso la stessa azienda da 2 a 5 anni compiuti;
il 75% per gli aventi un'anzianità di servizio presso la stessa azienda da oltre 5 fino a 9 anni compiuti;
il 100% per gli aventi un'anzianità di servizio presso la stessa azienda oltre i 9 anni compiuti.
B) Per gli operai dipendenti dalle aziende delle ceramiche d'arte, che abbiano compiuto 2 anni e mezzo di anzianità ininterrotta presso la stessa azienda:
il 50% per gli aventi un'anzianità di servizio presso la stessa azienda dai 2 anni e mezzo ai 6 anni compiuti;
il 75% per gli aventi un'anzianità di servizio presso la stessa azienda da oltre 6 fino a 10 anni compiuti;
il 100% per gli aventi un'anzianità di servizio presso la stessa azienda oltre i 10 anni compiuti.
Per gli operai che hanno effettuato l'apprendistato nell'azienda il periodo di anzianità non operante previsto alle lettere A) e B), decorrerà dal compilamento del periodo minimo di apprendistato fissato, per i diversi settori di produzione dall' (Apprendistato).
Il 100% dell'indennità di anzianità è dovuto inoltre all'operaio che si dimetta dopo il compimento del 60° anno di età, se uomo, ovvero il 55° anno di età, se donna, semprechè abbia maturato presso l'azienda una anzianità ininterrotta di almeno:
2 anni per quanto concerne la lettera A);
2 anni e mezzo per quanto concerne la lettera B);
nonché alle operai dimissionarie per causa di matrimonio, gravidanza, puerperio ed ai dimissionari per causa di infortunio sul lavoro o di malattia professionale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1060#art-cgo-46