Art. 46 · INDENNITÀ DI ANZIANITÀ IN CASO DI DIMISSIONI
CCNL 31 gennaio 1957 operai addetti alle industrie dei settori della ceramica

Art. 46

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INDENNITÀ DI ANZIANITÀ IN CASO DI DIMISSIONI

In vigore dal 23 ott 1960
In caso di dimissioni l'azienda è tenuta a corrispondere il seguente trattamento percentuale dell'indennità di anzianità di cui all': A) Per gli operai dipendenti dalle aziende regolamentante dal presente Contratto (escluse le ceramiche d'arte) che abbiano compiuto 2 anni di anzianità ininterrotta presso la stessa azienda: il 50% per gli aventi un'anzianità di servizio presso la stessa azienda da 2 a 5 anni compiuti; il 75% per gli aventi un'anzianità di servizio presso la stessa azienda da oltre 5 fino a 9 anni compiuti; il 100% per gli aventi un'anzianità di servizio presso la stessa azienda oltre i 9 anni compiuti. B) Per gli operai dipendenti dalle aziende delle ceramiche d'arte, che abbiano compiuto 2 anni e mezzo di anzianità ininterrotta presso la stessa azienda: il 50% per gli aventi un'anzianità di servizio presso la stessa azienda dai 2 anni e mezzo ai 6 anni compiuti; il 75% per gli aventi un'anzianità di servizio presso la stessa azienda da oltre 6 fino a 10 anni compiuti; il 100% per gli aventi un'anzianità di servizio presso la stessa azienda oltre i 10 anni compiuti. Per gli operai che hanno effettuato l'apprendistato nell'azienda il periodo di anzianità non operante previsto alle lettere A) e B), decorrerà dal compilamento del periodo minimo di apprendistato fissato, per i diversi settori di produzione dall' (Apprendistato). Il 100% dell'indennità di anzianità è dovuto inoltre all'operaio che si dimetta dopo il compimento del 60° anno di età, se uomo, ovvero il 55° anno di età, se donna, semprechè abbia maturato presso l'azienda una anzianità ininterrotta di almeno: 2 anni per quanto concerne la lettera A); 2 anni e mezzo per quanto concerne la lettera B); nonché alle operai dimissionarie per causa di matrimonio, gravidanza, puerperio ed ai dimissionari per causa di infortunio sul lavoro o di malattia professionale.
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