CCNL 31 luglio 1957 impiegati dipendenti dalle industrie dei settori della ceramica

Art. 46

INSCINDIBILITÀ DELLE DISPOSIZIONI DEL CONTRATTO

In vigore dal 23 ott 1960
Le disposizioni del presente contratto, nell'ambito di ogni istituito, sono correlative ed inscindibili tra di loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento. La previdenza e l'indennità di anzianità, anche quando siano disgiunte, si considerano costituenti un unico istituto.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1060#art-cli-46

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INSCINDIBILITÀ DELLE DISPOSIZIONI DEL CONTRATTO (Art. 46 Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle imprese dei settori della ceramica.) — Testo vigente | Portale Normativo