CCNL 31 luglio 1957 impiegati dipendenti dalle industrie dei settori della ceramica
Art. 41
CESSIONE, TRAPASSO, TRASFORMAZIONE, CESSAZIONE E FALLIMENTO DI AZIENDA
In vigore dal 23 ott 1960
CESSIONE, TRAPASSO, TRASFORMAZIONE, CESSAZIONE
E FALLIMENTO DI AZIENDA
I casi di cessione, trapasso, trasformazione, usufrutto e affitto dell'azienda non risolvono di per sè il contratto di impiego ed il personale ad essa addetto conserva i suoi diritti nei confronti del nuovo titolare, giusta le disposizioni di legge che qui si intendono richiamate.
Nel caso di cessazione dell'azienda, l'impiegato conserva il diritto al preavviso o alla relativa indennità sostitutiva, all'indennità di anzianità nonché alle eventuali altre spettanze.
Per il caso di fallimento, valgono le disposizioni di legge.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1060#art-cli-41