CCNL 31 luglio 1957 impiegati dipendenti dalle industrie dei settori della ceramica
Art. 39
INDENNITÀ DI ANZIANITÀ IN CASO DI DIMISSIONI
In vigore dal 23 ott 1960
Nel caso di risoluzione del rapporto d'impiego in seguito a dimissioni, dopo compiuto un intero anno di servizio, verranno corrisposte all'impiegato le sotto indicate aliquote della indennità di anzianità di cui all'articolo precedente del presente contratto:
a) 50% ai dimissionari che abbiano una anzianità di servizio da oltre un anno fino a cinque anni compiuti;
b) 100% ai dimissionari che abbiano un'anzianità di servizio di oltre 5 anni.
L'intera indennità di anzianità è dovuta, anche in caso di dimissioni, dopo il compimento del 60° anno di età se uomo, e 55° anno di età se donna, indipendentemente dall'anzianità di servizio, nonché alle impiegate dimissionarie per matrimonio, gravidanza e puerperio e ai dimissionari per causa di infortunio sul lavoro o di malattia professionale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1060#art-cli-39