Art. 39 · INDENNITÀ DI ANZIANITÀ IN CASO DI DIMISSIONI
CCNL 31 luglio 1957 impiegati dipendenti dalle industrie dei settori della ceramica

Art. 39

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INDENNITÀ DI ANZIANITÀ IN CASO DI DIMISSIONI

In vigore dal 23 ott 1960
Nel caso di risoluzione del rapporto d'impiego in seguito a dimissioni, dopo compiuto un intero anno di servizio, verranno corrisposte all'impiegato le sotto indicate aliquote della indennità di anzianità di cui all'articolo precedente del presente contratto: a) 50% ai dimissionari che abbiano una anzianità di servizio da oltre un anno fino a cinque anni compiuti; b) 100% ai dimissionari che abbiano un'anzianità di servizio di oltre 5 anni. L'intera indennità di anzianità è dovuta, anche in caso di dimissioni, dopo il compimento del 60° anno di età se uomo, e 55° anno di età se donna, indipendentemente dall'anzianità di servizio, nonché alle impiegate dimissionarie per matrimonio, gravidanza e puerperio e ai dimissionari per causa di infortunio sul lavoro o di malattia professionale.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1060#art-cli-39