CCNL 31 luglio 1957 impiegati dipendenti dalle industrie dei settori della ceramica

Art. 40

INDENNITÀ IN CASO DI MORTE E DI INVALIDITÀ PERMANENTE

In vigore dal 23 ott 1960
INDENNITÀ IN CASO DI MORTE E DI INVALIDITÀ PERMANENTE In caso di morte dell'impiegato, l'indennità di anzianità e l'indennità sostitutiva del preavviso, di cui agli del presente contratto, nonché i ratei maturati delle ferie, della tredicesima mensilità e le altre eventuali spettanze, verranno liquidati secondo le norme dell'art. 2122 del Codice civile. Si richiamano inoltre le norme di cui al regio decreto-legge 8 gennaio 1942, n. 5 ed al regio decreto-legge 1 agosto 1945, n. 708, circa la corresponsione di una indennità integrativa in caso di morte o di sopraggiunta invalidità permanente dell'impiegato.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1060#art-cli-40

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INDENNITÀ IN CASO DI MORTE E DI INVALIDITÀ PERMANENTE (Art. 40 Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle imprese dei settori della ceramica.) — Testo vigente | Portale Normativo