CCNL 31 luglio 1957 impiegati dipendenti dalle industrie dei settori della ceramica

Art. 38

INDENNITÀ DI ANZIANITÀ IN CASO DI LICENZIAMENTO

In vigore dal 23 ott 1960
In caso di licenziamento da parte dell'azienda non ai sensi dell' (Provvedimenti disciplinari) si applicano le seguenti norme: a) per l'anzianità maturata precedentemente al 1 luglio 1937 l'indennità di anzianità verrà, al momento del licenziamento liquidata in base alle norme del regio decreto-legge 13 novembre 1924, n. 1825, oppure in base alle più favorevoli disposizioni eventualmente vigenti al 1 luglio 1937 e portate da usi, consuetudini o contratti individuali più favorevoli; b) per l'anzianità maturata dal 1 luglio 1937 e fino al 31 dicembre 1946, l'indennità di anzianità verrà liquidata nella misura di 25/30 (venticinque trentesimi) della retribuzione mensile per ogni anno di anzianità. Tale misura sostituisce quella disposta da qualsiasi altro trattamento vigente al 1 luglio 1937 (anche se in forma previdenziale quando questa comprende l'indennità di anzianita) portato da usi, consuetudini o contratti individuali più favorevoli; c) per l'anzianità maturata successivamente al 1 gennaio 1947 l'indennità di anzianità verrà liquidata nella misura di 30/30 (trenta trentesimi) della retribuzione mensile per ogni anno di anzianità, salvo il caso di eventuali condizioni di miglior favore portate da contratti individuali "intuito personale" per i quali varrà la norma dell' del presente contratto. In ogni caso la liquidazione dell'indennità di anzianità verrà fatta sulla base del trattamento retributivo complessivo mensile in corso al momento della risoluzione del rapporto di lavoro. Agli effetti del presente articolo, sono compresi nella retribuzione, oltre le provvigioni, i premi di produzione, le compartecipazioni agli utili, anche la tredicesima mensilità e tutti gli altri elementi costitutivi della retribuzione aventi carattere continuativo e che siano di ammontare determinato. Se l'impiegato è rimunerato in tutto o in parte con provvigioni, premi di produzione o compartecipazione agli utili, questi saranno commisurati sulla media dell'ultimo triennio e, se l'impiegato non abbia compiuto tre anni di servizio, sulla media del periodo da lui passato in servizio. Le provvigioni saranno computate sugli affari andati a buon fine, conclusi prima della risoluzione del rapporto, anche se debbono avere esecuzione posteriormente I premi di produzione si intendono riferiti alla produzione già effettuata e le compartecipazioni agli utili a quelli degli esercizi già chiusi al momento della risoluzione del rapporto. Trascorso il primo anno di anzianità le frazioni di anno verranno conteggiate per dodicesimi, trascurandosi le frazioni di mese. È in facoltà dell'azienda, salvo espresso patto in contrario, di dedurre dall'indennità di anzianità quanto l'impiegato percepisca in conseguenza del licenziamento per eventuali atti di previdenza (casse pensioni, previdenza, assicurazioni varie) compiuti liberamente dall'azienda: nessuna detrazione è invece ammessa per il trattamento di previdenza previsto dall' del presente contratto.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1060#art-cli-38

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INDENNITÀ DI ANZIANITÀ IN CASO DI LICENZIAMENTO (Art. 38 Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle imprese dei settori della ceramica.) — Testo vigente | Portale Normativo