CCNL 31 luglio 1957 impiegati dipendenti dalle industrie dei settori della ceramica
Art. 40
96 / 127INDENNITÀ IN CASO DI MORTE E DI INVALIDITÀ PERMANENTE
In vigore dal 23 ott 1960
INDENNITÀ IN CASO DI MORTE
E DI INVALIDITÀ PERMANENTE
In caso di morte dell'impiegato, l'indennità di anzianità e l'indennità sostitutiva del preavviso, di cui agli del presente contratto, nonché i ratei maturati delle ferie, della tredicesima mensilità e le altre eventuali spettanze, verranno liquidati secondo le norme dell'art. 2122 del Codice civile.
Si richiamano inoltre le norme di cui al regio decreto-legge 8 gennaio 1942, n. 5 ed al regio decreto-legge 1 agosto 1945, n. 708, circa la corresponsione di una indennità integrativa in caso di morte o di sopraggiunta invalidità permanente dell'impiegato.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1060#art-cli-40