Art. 46 · INSCINDIBILITÀ DELLE DISPOSIZIONI DEL CONTRATTO
CCNL 31 luglio 1957 impiegati dipendenti dalle industrie dei settori della ceramica

Art. 46

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INSCINDIBILITÀ DELLE DISPOSIZIONI DEL CONTRATTO

In vigore dal 23 ott 1960
Le disposizioni del presente contratto, nell'ambito di ogni istituito, sono correlative ed inscindibili tra di loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento. La previdenza e l'indennità di anzianità, anche quando siano disgiunte, si considerano costituenti un unico istituto.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1060#art-cli-46