Art. 47 · CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE
CCNL 31 luglio 1957 impiegati dipendenti dalle industrie dei settori della ceramica

Art. 47

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CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE

In vigore dal 23 ott 1960
Fermo il principio della inscindibilità di cui all' le parti, col presente contratto, dichiarano che non hanno inteso sostituire o modificare le condizioni più favorevoli all'impiegato attualmente in servizio, che dovranno pertanto essere mantenute ad personam.
Storico versioni

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1060#art-cli-47