CCNL 30 ottobre 1957 categorie speciali industrie dei settori della ceramica

Art. 5

PASSAGGIO DALLA QUALIFICA OPERAIA ALLA QUALIFICA SPECIALE (già equiparati)

In vigore dal 23 ott 1960
PASSAGGIO DALLA QUALIFICA OPERAIA ALLA QUALIFICA SPECIALE (già equiparati) In caso di passaggio dell'operaio alla categoria speciale nella stessa azienda, il lavoratore avrà diritto al trattamento che, come tale, gli sarebbe spettato in caso di licenziamento e si considererà assunto ex uovo con la nuova qualifica, con il riconoscimento inoltre, ai soli delle ferie e del trattamento di malattia ed infortunio, di una maggiore anzianità convenzionale pari a sei mesi per ogni anno e mezzo compiuto di anzianità maturata nella qualifica operaia. La maggiore anzianità convenzionale sarà riconosciuta semprechè il lavoratore abbia maturato un'anzianità da operaio di almeno tre anni. All'operaio che, successivamente alla data di applicazione del presente contratto, consegua il passaggio alla categoria, speciale e nei cui confronti si interrompa, quindi, il decorso di qualche scaglione di anzianità utile ai conseguimento del premio di anzianità di cui allo del C.C.N. di lavoro 31 gennaio 1957 per gli operai della ceramica, deve essere concesso il relativo premio con le modalità sottoindicate, al compimento del periodo interrotto, indipendentemente dall'avvenuto passaggio di qualifica. La misura del premio, da calcolare in base alla retribuzione che, al momento del concretarsi del diritto al premio vige per la categoria da cui proviene il lavoratore, è ragguagliata a: tanti quindicesimi quanti sono gli anni di servizio maturati come operaio, se l'interruzione è avvenuta nel primo scaglione; oppure, tanti ottavi quanti sono gli anni di servizio maturati come operaio, se l'interruzione è avvenuta nel corso del secondo scaglione, infine, tanti settimi quanti sono gli anni di servizio maturati come operaio, se l'interruzione è avvenuta, nel corsa del terzo scaglione. Restano esclusi, bene inteso, i periodi per, i quali vengono calcolati gli aumenti periodici di anzianità di cui all'.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1060#art-coc-5

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PASSAGGIO DALLA QUALIFICA OPERAIA ALLA QUALIFICA SPECIALE (già equiparati) (Art. 5 Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle imprese dei settori della ceramica.) — Testo vigente | Portale Normativo