CCNL 30 ottobre 1957 categorie speciali industrie dei settori della ceramica
Art. 10
TRATTAMENTO IN CASO DI SOSPENSIONE O DI RIDUZIONE DI LAVORO
In vigore dal 23 ott 1960
TRATTAMENTO IN CASO DI SOSPENSIONE
O DI RIDUZIONE DI LAVORO
Come stabilito dall' dell'accordo interconfederale 30 marzo
1946 (Alta Italia) e dall' dell'accordo interconfederale 23 maggio 1946 (Centro-Sud), in caso di sospensione di lavoro o di riduzione dell'orario di lavoro di cui all' del contratto operai, disposto dall'azienda o dalle competenti autorità, la paga mensile e - in linea eccezionale ed a questi particolari effetti - la contingenza e l'eventuale terzo elemento, non subiranno riduzioni.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1060#art-coc-10