CCNL 30 ottobre 1957 categorie speciali industrie dei settori della ceramica

Art. 10

TRATTAMENTO IN CASO DI SOSPENSIONE O DI RIDUZIONE DI LAVORO

In vigore dal 23 ott 1960
TRATTAMENTO IN CASO DI SOSPENSIONE O DI RIDUZIONE DI LAVORO Come stabilito dall' dell'accordo interconfederale 30 marzo 1946 (Alta Italia) e dall' dell'accordo interconfederale 23 maggio 1946 (Centro-Sud), in caso di sospensione di lavoro o di riduzione dell'orario di lavoro di cui all' del contratto operai, disposto dall'azienda o dalle competenti autorità, la paga mensile e - in linea eccezionale ed a questi particolari effetti - la contingenza e l'eventuale terzo elemento, non subiranno riduzioni.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1060#art-coc-10

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TRATTAMENTO IN CASO DI SOSPENSIONE O DI RIDUZIONE DI LAVORO (Art. 10 Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle imprese dei settori della ceramica.) — Testo vigente | Portale Normativo