CCNL 30 ottobre 1957 categorie speciali industrie dei settori della ceramica

Art. 13

FERIE

In vigore dal 23 ott 1960
Il lavoratore che abbia una anzianità di servizio di 12 mesi consecutivi presso la stessa azienda ha diritto, per ogni anno, ad un periodo di riposo per ferie con decorrenza della retribuzione (paga mensile e contingenza) non inferiore a: giorni 15 per gli aventi anzianità da 1 a 4 anni compiuti; giorni 20 per gli aventi anzianità di servizio oltre i 4 e fino a 8 anni compiuti; giorni 25 per gli aventi anzianità di servizio oltre gli 8 e fino ai 19 anni compiuti; giorni 30 per gli aventi anzianità di servizio oltre i 19 anni compiuti. I giorni festivi di cui all' che ricorrono nel periodo di godimento delle ferie non sono computabili come ferie, per cui si farà luogo ad un corrispondente prolungamento del periodo feriale. L'epoca delle ferie sarà stabilita di comune accordo, secondo le esigenze di lavoro dell'azienda. Il periodo delle ferie deve avere normalmente carattere continuativo e, di norma, non deve avere inizio di domenica. Non è ammessa la rinuncia tacita od espressa alle ferie ed illeso di giustificato impedimento il mancato godimento delle ferie deve, essere compensato con una indennità sostitutiva corrispondente alla retribuzione dovuta per le giornate di ferie non godute, da calcolare nella misura della retribuzione in atto al momento della liquidazione. Il periodo di preavviso non potrà essere considerato come periodo di ferie. Il personale assunto nel corso dell'anno, in caso di ferie collettive avrà diritto alle ferie per l'anno stesso in rapporto ai mesi interi di servizio prestato. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno, il lavoratore non in prova avrà diritto a tanti dodicesimi delle ferie quanti sono i mesi interi di servizio prestato. La frazione di mese superiore ai 15 giorni sarà considerata a questi effetti come mese intero. Qualora il lavoratore venga richiamato in servizio durante il periodo di ferie, l'azienda è tenuta ad usarli sia per il rientro in sede che per il ritorno nella località ove trascorreva le ferie il trattamento di trasferta previsto dall' del Contratto operai.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1060#art-coc-13

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FERIE (Art. 13 Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle imprese dei settori della ceramica.) — Testo vigente | Portale Normativo