CCNL 30 ottobre 1957 categorie speciali industrie dei settori della ceramica

Art. 12

GRATIFICA NATALIZIA

In vigore dal 23 ott 1960
La gratifica natalizia di cui ai vigenti accordi interconfederali verrà corrisposta in misura ragguagliata ad una mensilità di retribuzione globale di fatto percepita, dal lavoratore. Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno, al lavoratore non in prova saranno corrisposti tanti dodicesimi dell'ammontare della gratifica per quanti sono i mesi interi di servizio prestato presso l'azienda. La frazione di mese superiore ai 15 giorni sarà computata come mese intero. La corresponsione della gratifica natalizia deve nor malmente avvenire alla, vigilia di Natale.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1060#art-coc-12

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GRATIFICA NATALIZIA (Art. 12 Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle imprese dei settori della ceramica.) — Testo vigente | Portale Normativo