CCNL 30 ottobre 1957 categorie speciali industrie dei settori della ceramica

Art. 14

CONGEDO MATRIMONIALE

In vigore dal 23 ott 1960
Per il caso di matrimonio sarà concesso al lavoratore cui permesso di tredici giorni lavorativi, con decorrenza della retribuzione s che sarà corrisposta, da parte della azienda, integrando il trattamento che allo stesso titolo viene erogato dall'Istituto di Previdenza Sociale o da quanto potranno disporre eventuali accordi interconfederali. Tale congedo non si computa nel periodo di ferie e di preavviso.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1060#art-coc-14

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CONGEDO MATRIMONIALE (Art. 14 Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle imprese dei settori della ceramica.) — Testo vigente | Portale Normativo