Art. 14 · CONGEDO MATRIMONIALE
CCNL 30 ottobre 1957 categorie speciali industrie dei settori della ceramica

Art. 14

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CONGEDO MATRIMONIALE

In vigore dal 23 ott 1960
Per il caso di matrimonio sarà concesso al lavoratore cui permesso di tredici giorni lavorativi, con decorrenza della retribuzione s che sarà corrisposta, da parte della azienda, integrando il trattamento che allo stesso titolo viene erogato dall'Istituto di Previdenza Sociale o da quanto potranno disporre eventuali accordi interconfederali. Tale congedo non si computa nel periodo di ferie e di preavviso.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1060#art-coc-14