CCNL 30 ottobre 1957 categorie speciali industrie dei settori della ceramica

Art. 18

INDENNITÀ DI ANZIANITÀ IN CASO DI DIMISSIONI

In vigore dal 23 ott 1960
Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro in seguito a dimissioni, dopo compiuti due anni interi di servizio, verranno corrisposte al lavoratore le sottoindicate aliquote della indennità di anzianità di cui all' del presente Contratto: a) 50% ai dimissionari che abbiano una anzianità di servizio da oltre due anni fino a sei anni compiuti; b) 100% ai dimissionari che abbiano una anzianità di servizio di oltre 6 anni. L'intera indennità di anzianiti e dovuta al lavoratore, anche in caso di dimissioni, dopo il compimento del, sessantesimo anno di età, se uomo, e cinquantacinquesimo anno di età se donna, sempre che abbia maturato almeno due anni di anzianità ininterrotta presso l'azienda, nonché alle lavoratrici dimissionarie per matrimonio, gravidanza e puerperio e ai dimissionari per causa di infortunio sul lavoro o di malattia professionale.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1060#art-coc-18

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INDENNITÀ DI ANZIANITÀ IN CASO DI DIMISSIONI (Art. 18 Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle imprese dei settori della ceramica.) — Testo vigente | Portale Normativo