Art. 18 · INDENNITÀ DI ANZIANITÀ IN CASO DI DIMISSIONI
CCNL 30 ottobre 1957 categorie speciali industrie dei settori della ceramica

Art. 18

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INDENNITÀ DI ANZIANITÀ IN CASO DI DIMISSIONI

In vigore dal 23 ott 1960
Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro in seguito a dimissioni, dopo compiuti due anni interi di servizio, verranno corrisposte al lavoratore le sottoindicate aliquote della indennità di anzianità di cui all' del presente Contratto: a) 50% ai dimissionari che abbiano una anzianità di servizio da oltre due anni fino a sei anni compiuti; b) 100% ai dimissionari che abbiano una anzianità di servizio di oltre 6 anni. L'intera indennità di anzianiti e dovuta al lavoratore, anche in caso di dimissioni, dopo il compimento del, sessantesimo anno di età, se uomo, e cinquantacinquesimo anno di età se donna, sempre che abbia maturato almeno due anni di anzianità ininterrotta presso l'azienda, nonché alle lavoratrici dimissionarie per matrimonio, gravidanza e puerperio e ai dimissionari per causa di infortunio sul lavoro o di malattia professionale.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1060#art-coc-18