CCNL 30 ottobre 1957 categorie speciali industrie dei settori della ceramica
Art. 21
DECORRENZA E DURATA
In vigore dal 23 ott 1960
Il presente contratto avrà decorrenza dal 1 ottobre 1957 ed avrà la durata di due anni da tale data; esso si intenderà prorogato tacitamente di anno in anno se non verra disdettato da una delle parti almeno tre mesi prima della scadenza con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
Visto, il Ministro per ti lavoro e la previdenza sociale
SULLO
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1060#art-coc-21