CCNL 30 ottobre 1957 categorie speciali industrie dei settori della ceramica

Art. 21

DECORRENZA E DURATA

In vigore dal 23 ott 1960
Il presente contratto avrà decorrenza dal 1 ottobre 1957 ed avrà la durata di due anni da tale data; esso si intenderà prorogato tacitamente di anno in anno se non verra disdettato da una delle parti almeno tre mesi prima della scadenza con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Visto, il Ministro per ti lavoro e la previdenza sociale SULLO
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1060#art-coc-21

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DECORRENZA E DURATA (Art. 21 Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle imprese dei settori della ceramica.) — Testo vigente | Portale Normativo