CCNL 30 ottobre 1957 categorie speciali industrie dei settori della ceramica
Art. 4
PERIODO DI PROVA
In vigore dal 23 ott 1960
Il periodo di prova è fissato in 15 giorni, prorogabili a 30 di
comune accordo. Durante il periodo di prova sussistono fra le parti tutti i diritti e gli obblighi della presente regolamentazione.
La risoluzione del rapporto può aver luogo ad iniziativa di
ciascuna, delle parti, in qualsiasi momento del periodo di prova, senza preavviso nè indennità.
Qualora, alla scadenza del periodo di prova l'Azienda non proceda
alla disdetta del rapporto di lavoro, il lavoratore s'intenderà confermato in servizio.
Il lavoro prestato nel periodo di prova, qualora sia seguito da
conferma anche tacita, va computato a tutti gli effetti nella determinazione dell'anzianità.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1060#art-coc-4