Art. 4 · PERIODO DI PROVA
CCNL 30 ottobre 1957 categorie speciali industrie dei settori della ceramica

Art. 4

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PERIODO DI PROVA

In vigore dal 23 ott 1960
Il periodo di prova è fissato in 15 giorni, prorogabili a 30 di comune accordo. Durante il periodo di prova sussistono fra le parti tutti i diritti e gli obblighi della presente regolamentazione. La risoluzione del rapporto può aver luogo ad iniziativa di ciascuna, delle parti, in qualsiasi momento del periodo di prova, senza preavviso nè indennità. Qualora, alla scadenza del periodo di prova l'Azienda non proceda alla disdetta del rapporto di lavoro, il lavoratore s'intenderà confermato in servizio. Il lavoro prestato nel periodo di prova, qualora sia seguito da conferma anche tacita, va computato a tutti gli effetti nella determinazione dell'anzianità.
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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1060#art-coc-4