CCNL 31 luglio 1957 impiegati dipendenti dalle industrie dei settori della ceramica
Art. 23
FERIE
In vigore dal 23 ott 1960
L'impiegato ha diritto, dopo il primo anno compiuto di servizio prestato, e per ogni anno di servizio, ad un periodo di riposo con decorrenza della retribuzione, pari a:
giorni 15 in caso di anzianità da un anno compiuto fino a due anni compiuti;
giorni 20 in caso di anzianità da oltre due anni fino a otto anni compiuti;
giorni 25 in caso di anzianità da oltre otto anni fino a diciotto anni compiuti;
giorni 30 in caso di anzianità di oltre diciotto anni.
I giorni festivi di cui all' che ricorrano nel periodo di godimento delle ferie non sono computabili come ferie, per cui si farà luogo ad un corrispondente prolungamento del periodo feriale.
Il riposo annuale ha normalmente carattere continuativo e non potrà avere inizio in giorno festivo.
Nel fissare l'epoca delle ferie sarà tenuto conto, da parte dell'azienda, compatibilmente con le esigenze del servizio, degli eventuali desideri dell'impiegato.
La risoluzione del rapporto di impiego per qualsiasi motivo non pregiudica il diritto alle ferie maturate.
In caso di risoluzione del rapporto d'impiego nel corso dell'anno, all'impiegato - non in prova - saranno corrisposti tanti dodicesimi della indennità sostitutiva per il mancato godimento delle ferie per quanti sono i mesi interi di servizio prestati presso l'azienda.
La frazione di mese superiore ai 15 giorni sarà considerata a questi effetti come mese intero.
L'assegnazione delle ferie non potrà avere luogo durante il periodo di preavviso.
Nel caso in cui l'impiegato venga richiamato in servizio durante il periodo di ferie, l'azienda sarà tenuta a rimborsargli le spese sostenute per il rientro in sede come per l'eventuale ritorno nella località dove godeva le ferie stesse. A tale effetto l'impiegato sarà tenuto a comprovare di essersi effettivamente recato nella località dichiarata.
Non è ammessa la rinuncia e la non concessione delle ferie; in caso di giustificato impedimento, il mancato godimento delle ferie deve essere compensato con una indennità sostitutiva da calcolarsi sulla base della retribuzione globale mensile e per i giorni di ferie non goduti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1060#art-cli-23