CCNL 31 luglio 1957 impiegati dipendenti dalle industrie dei settori della ceramica
Art. 28
TRATTAMENTO DI MALATTIA ED INFORTUNIO
In vigore dal 23 ott 1960
In caso di malattia l'impiegato deve avvertire l'azienda entro il secondo giorno di assenza ed inviare alla azienda, stessa entro tre giorni dall'inizio dell'assenza il certificato medico attestante la malattia. In mancanza di ciascuna delle comunicazioni suddette, salvo il caso di giustificato impedimento, l'assenza verrà considerata ingiustificata.
L'azienda ha facoltà di far controllare la malattia dell'impiegato da un medico di sua fiducia.
In caso di interruzione del servizio, dovuta a malattia, l'impiegato non in prova ha diritto alla conservazione del posto per il periodo di:
a) 6 mesi per anzianità di servizio fino a tre anni compiuti;
b) 8 mesi per anzianità di servizio oltre tre e fino a sei anni compiuti;
c) 10 mesi per anzianità di servizio oltre sei e fino a dieci anni compiuti;
d) 12 mesi per anzianità di servizio oltre I dieci anni.
L'impiegato ha inoltre diritto al seguente trattamento:
per le anzianità di cui al punto a):
intera retribuzione globale per i primi tre mesi metà retribuzione globale per i tre mesi successivi;
per le anzianità di cui al punto b):
intera retribuzione globale per i primi quattro mesi; metà retribuzione globale per i quattro mesi successivi;
per le anzianità di cui al punto c):
intera retribuzione globale per i primi cinque mesi; metà retribuzione globale per i cinque mesi successivi;
per le anzianità di cui al punto d):
intera retribuzione globale per i primi sei mesi: metà retribuzione globale per i sei mesi successivi.
In caso di ricaduta nella stessa malattia, entro il periodo massimo di due mesi dalla ripresa del lavoro, l'impiegato ha diritto alla conservazione del posto per un ulteriore periodo pari alla metà dei periodi stessi.
Di conseguenza il periodo complessivo di conservazione del posto, per malattia e ricaduta, ed il relativo trattamento saranno:
a) per anzianità di servizio fino a tre anni compiuti: mesi 6 + 3 = 9; di cui 3 mesi ad intera retribuzione globale e 6 mesi a metà retribuzione globale;
b) per anzianità di servizio oltre i 3 anni e fino a 6 anni compiuti: mesi 8 + 4 = 12 di cui 4 mesi ad intera retribuzione globale e 8 mesi a metà retribuzione globale;
c) per anzianità di servizio oltre i 6 anni e fino a 10 anni compiuti: mesi 10 + 5 = 15; di cui 5 mesi ad intera retribuzione globale e 10 mesi a metà retribuzione globale;
d) per anzianità di servizio oltre i 10 anni: mesi 12 + 6 = 18; di cui mesi 6 ad intera retribuzione globale e 12 mesi a metà retribuzione globale.
L'impiegato soggetto alla assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro e malattie professionali, fermo restando il trattamento economico sopra indicato, avrà diritto alla conservazione del posto:
1) in caso di malattia professionale, per un periodo pari a quello per il quale egli percepisce l'indennità per inabilità temporanea previsto dalla legge;
2) in caso di infortunio, fino alla guarigione clinica comprovata col rilascio del certificato medico definitivo da parte dell'Istituto assicuratore.
L'impiegato posto in preavviso di licenziamento usufruirà del trattamento sopra indicato fino alla scadenza del preavviso stesso.
Per l'eventuale periodo di infortunio e di malattia professionale eccedenti quelli di cui ai punti a), b), c), e d), l'impiegato percepirà il normale trattamento assicurativo.
Superato il termine di conservazione del posto, ove l'azienda risolva il rapporto di lavoro, corrisponderà all'impiegato il trattamento completo previsto dal presente contratto per il caso di licenziamento, ivi compresa l'indennità sostitutiva del preavviso.
Qualora la prosecuzione della malattia oltre i termini suddetti non consenta all'impiegato di riprendere servizio, l'impiegato stesso può risolvere il rapporto d'impiego con diritto alla sola indennità di anzianità per licenziamento.
Ove ciò non avvenga e l'azienda non proceda al licenziamento, il rapporto rimane sospeso salvo la decorrenza dell'anzianità agli effetti del preavviso e della indennità di anzianità per licenziamento e per dimissioni.
Per l'assistenza ed il trattamento in caso di malattia o infortunio per gli impiegati, valgono le norme regolanti la materia.
Per gli impiegati coperti da assicurazione obbligatoria o da eventuali previdenze assicurative predisposte dall'azienda, in caso di infortunio o di malattia professionale non si farà luogo al cumulo tra il trattamento previsto dal presente contratto e quello assicurativo, riconoscendo in ogni caso all'impiegato il trattamento più favorevole.
Agli effetti del presente articolo è considerata malattia anche l'infermità derivante da infortunio non coperto da assicurazione obbligatoria.
L'assenza per malattia o di infortunio, nei limiti dei periodi fissati per la conservazione del posto, non interrompe la maturazione dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti (indennità di anzianità per licenziamento, per dimissioni, ferie, festività, 13ª mensilità, ecc.).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1060#art-cli-28