CCNL 31 luglio 1957 impiegati dipendenti dalle industrie dei settori della ceramica

Art. 31

TRATTAMENTO IN CASO DI SOSPENSIONE O DI RIDUZIONE DI LAVORO

In vigore dal 23 ott 1960
TRATTAMENTO IN CASO DI SOSPENSIONE O DI RIDUZIONE DI LAVORO Come stabilito dall' dell'accordo interconfederale 30 marzo 1916 (Alta Italia) e dall' dell'accordo interconfederale 23 maggio 1946 (Centro Sud), in caso di sospensione di lavoro o di riduzione dell'orario di lavoro di cui all' del presente contratto, disposte dall'azienda o dalle competenti autorità, lo stipendio mensile e - in linea eccezionale ed a questi particolari effetti - la contingenza e l'eventuale terzo elemento, non subiranno riduzioni.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1060#art-cli-31

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