CCNL 31 luglio 1957 impiegati dipendenti dalle industrie dei settori della ceramica

Art. 30

SERVIZIO MILITARE

In vigore dal 23 ott 1960
La chiamata di leva o il richiamo alle armi non risolvono il rapporto di lavoro. L'impiegato chiamato alle armi per servizio di leva e richiamato alle armi ha diritto alla conservazione del posto sino ad un mese dopo la cessazione del servizio militare, salvo che trattasi di richiami considerati di breve durata dalle vigenti disposizioni di legge. In difetto di rientro in azienda entro i termini previsti, salvo il caso di impedimento per comprovati motivi di forza maggiore, sarà considerato dimissionario. L'impiegato chiamato alle armi per servizio di leva che all'atto della chiamata risulti in forza presso la azienda da almeno un anno, ha diritto alla decorrenza dell'anzianità. Ai fini del computo dell'indennità di anzianità e della anzianità utile per raggiungere i maggiori scaglioni previsti dal presente contratto per la misura delle ferie e del trattamento di malattia, il periodo di tempo trascorso sotto le armi sarà computato come anzianità di servizio, semprechè l'impiegato chiamato alle armi presti almeno sei mesi di servizio dopo il rientro nell'azienda senza dimettersi. Se l'impiegato chiamato o richiamato alle armi risolve il rapporto di lavoro, ha diritto a tutte le indennità competentigli, a norma delle disposizioni vigenti all'atto della chiamata, ma in tal caso non ricorre l'obbligo del preavviso, nè il diritto alla relativa indennità sostitutiva. Sia per quanto riguarda il richiamo alle armi, sia per la chiamata per adempiere agli obblighi di leva, le norme stabilite col presente articolo s'intendono completate con quelle previste dalle leggi vigenti in materia. Per il trattamento in caso di richiamo alle armi valgono le vigenti disposizioni di legge.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1060#art-cli-30

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SERVIZIO MILITARE (Art. 30 Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle imprese dei settori della ceramica.) — Testo vigente | Portale Normativo