CCNL 31 luglio 1957 impiegati dipendenti dalle industrie dei settori della ceramica

Art. 26

PERMESSI E CARICHE SINDACALI

In vigore dal 23 ott 1960
Agli impiegati che sono membri di organi direttivi delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori potranno essere concessi brevi permessi, per il disimpegno delle loro funzioni, quando il permesso venga espressamente richiesto per iscritto dalle Organizzazioni predette e non ostino impedimenti di ordine tecnico aziendale. Le cariche sindacali e le variazioni relative dovranno essere comunicate per iscritto dalle Organizzazioni predette, tramite le Associazioni Territoriali degli Industriali, all'azienda da cui l'impiegato dipende.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1060#art-cli-26

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PERMESSI E CARICHE SINDACALI (Art. 26 Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle imprese dei settori della ceramica.) — Testo vigente | Portale Normativo