CCNL 31 luglio 1957 impiegati dipendenti dalle industrie dei settori della ceramica

Art. 24

ASSENZE E PERMESSI

In vigore dal 23 ott 1960
Le assenze, salvo motivo di forza maggiore, debbono essere giustificate all'azienda al più tardi entro il giorno successivo. All'impiegato che ne faccia, giustificata domanda, la azienda può accordare permessi di breve durata, con facoltà di non corrispondere, per tali periodi, la retribuzione. Non si farà mai luogo a trattenuta dalla retribuzione quando il permesso sia richiesto per comprovate gravi necessità familiari. Agli impiegati che dimostrino di seguire corsi di studio, verranno accordati, a richiesta, permessi nel limite strettamente necessario a sostenere gli esami. Anche per questi permessi non si farà luogo a trattenuta sulla retribuzione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1060#art-cli-24

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ASSENZE E PERMESSI (Art. 24 Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle imprese dei settori della ceramica.) — Testo vigente | Portale Normativo